| In base all’articolo 19 comma 14 del D.Lgs 78/2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari.
Considerando che la stragrande maggioranza degli immobili presenta delle difformità ( a volte non sanabili), si ritiene che presto arriverà un condono per i "piccoli abusi". |
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